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Lo statuto

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

Denominazione e sede.

1. E’ costituita conformemente alla carta Costituzionale e al D.lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 e s.m.i l’Associazione denominata Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile, siglabile in “Co.M.I.S”.

2. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (ente del Terzo Settore) solo successivamente e per l’effetto dell’iscrizione dell’Associazione al registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

3. L’Associazione ha sede legale in Asti (AT). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.

4. La durata dell’Associazione non è predeterminata e potrà essere sciolta con delibera dell’assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall’art. 18 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

L’Associazione Co.M.I.S è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge i seguenti scopi:

1.promuovere una mobilità collettiva sostenibile nell’ambito regionale e sovraregionale per lo sviluppo del territorio ed il miglioramento della qualità della vita;

2. promuovere lo sviluppo e la gestione del sistema ferroviario quale componente fondamentale della programmazione del territorio e della salvaguardia dell’ambiente;

3. sensibilizzare il ripristino, lo sviluppo e del rilancio delle ferrovie piemontesi;

4. coadiuvare la Regione, le imprese ferroviarie e quelle sul trasporto su gomma nel miglioramento della qualità e dell’efficienza dei servizi, mediante la loro razionalizzazione, la minimizzazione delle sovrapposizioni fra servizi automobilistici e fra tali servizi e quelli ferroviari, privilegiando la rete ferroviaria quale asse principale e portante del sistema regionale dei trasporti;

5. tutelare e valorizzare il patrimonio ferroviario regionale;

6. proporre modelli e buone pratiche di mobilità e logistica;

7. riunire, sovraordinare e contemperare le esigenze locali con quelle regionali e sovraregionali;

8. cooperare con le associazioni di cittadini e imprese;

9. elaborare e trasmettere alla Regione proposte volte ad ottimizzare l’integrazione intermodale dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto individuando i principali nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile a completamento del servizio ferroviario;

10 stabilire contatti e confronti con le amministrazioni pubbliche e private per il raggiungimento dei sopraindicati scopi.

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all’art. 2 e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione Co.M.I.S. si propone, ai sensi dell’art. 5 D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente a all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio  dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.lgs 117/2017 e s.m.i;

lettera k) organizzazione e gestione attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Co.M.I.S. prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3. L’Associazione Co.M.I.S. inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del Dlgs 117/2017 e s.m.i. . La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

4. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13 comma 6 Dlgs 117/2017 e s.m.i.

5. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall’Organizzazione di volontariato le spese  vive effettivamente sostenute  per l’attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’Assemblea dei soci.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l’importo stabilito dall’organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ( ai sensi dell’art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

7. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione Co.M.I.S. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

8. L’Associazione Co.M.I.S ha l’obbligo di assicurare  i propri volontari ai sensi dell’art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

9. L’Associazione Co.M.I.S può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente  esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l’attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell’Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili e all’atto della costituzione dell’Associazione è formato dalle quote versate dai soci fondatori.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

*quote associative e contributi annuali, straordinari, volontari degli associati

*erogazioni, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’ente;

*eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio

2. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a. quote associative e contributi degli aderenti

b. contributi pubblici e privati

c. donazioni e lasciti testamentari

d. rendite patrimoniali

e. attività di raccolta fondi ( ai sensi dell’art. 7 D.lgs 117 /2017 e s.m.i)

f. ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

g. attività “diverse” di cui all’art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. 8 purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell’Art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E’ fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve.

Art.5

Soci

1. Ai sensi dell’art. 32 D.lgs 117/2017 e s.m.i. il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto l’adesione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6 a partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l’attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato, con la quale l’interessato si impegna a rispettare lo Statuto ed osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’ente.

2. Avverso l’eventuale rigetto dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all’assemblea dei soci

3. Il ricorso all’Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Collegio Direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stressi avranno versato la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a- per recesso che deve essere comunicato per riscritto all’Associazione

b-per esclusione per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione

c-per morosità per mancato versamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall’eventuale sollecito scritto.

6. L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti consentendogli la facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’associazione si all’esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate; né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

a. i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’associazione.
  • Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  • Esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto.
  • Consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al consiglio direttivo.

b. i soci sono obbligati:

all’osservanza dello Statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’associazione

al pagamento nei termini della quota associativa qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci.  La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell’associazione.

Sono organi dell’associazione:

l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probi Viri.

Art. 9

Assemblea dei Soci

1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; regola l’attività della stessa ed è composta da tutti i soci

2. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), esercitando il diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; e che non abbiano avuto o abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

3. Ciascun socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione.

4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.

5. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

6. La convocazione dell’Assemblea è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunate cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall’Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello statuto oppure per lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L’Assemblea Ordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Nelle deliberazioni dell’assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.

4. L’assemblea ordinaria:

  • approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 117/2017
  • discute ed approva i programmi di attività
  • elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero e li revoca stabilendone il numero dei componenti;
  • nomina e revoca il Collegio dei revisori dei Conti stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’associazione
  • elegge e revoca il Collegio de Probiviri
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari
  • ratifica la sostituzione dei membri del consiglio direttivo dimissionari, decaduti e deceduti deliberata dal consiglio direttivo attingendo alla graduatoria dei non eletti
  • approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni
  • delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari
  • delibera sull’esclusione dei soci
  • delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza
  • delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  • delega il Consiglio direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definito dall’associazione stessa.
  • Determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall’art. 3 comma 5 del presente Statuto.
  • Approva l’ammontare di compensi per le prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell’associazione
  • Delibera sull’esercizio e sull’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ali associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto a cura del consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell’assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci

3. L’assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad a un massimo di 7 consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a d un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l’assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l’art. 2382 del codice civile.

2. L’assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il vice Presidente, un Segretario e il Tesoriere

4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’associazione cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissione o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dall’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’associazione, entro il massimo stabilito dall’assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione Co.M.I.S., fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell‘art. 13 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  • propone l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell’art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  • ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o gli esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 3 mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia stata fatta domanda da almeno metà dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono egualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Collegio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L’obbligatorietà dell’iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del Co.M.I.S; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’CO.M.I.S; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. Nell’ipotesi di impedimento anche di quest’ultimo, ne assume le funzioni il Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, sentito il Vice Presidente, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 31 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il Collegio incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rinominati due volte.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione del Co.M.I.S, può assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri

1.Viene istituito da parte dell’Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell’ambito del Co.M.I.S e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo, I Probiviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16

Il Presidente onorario

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del Co.M.I.S.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci del Co.M.I.S.

3. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 17

Comitati Tecnici

1.Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che il Co.M.I.S intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 18
Scioglimento

1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del Co.M.I.S con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del D. lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione del Co.M.I.S, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del D. lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entra trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 200 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19
Norme finali

1.Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente atto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.